
Gestione delle emergenze nell'ambito delle manifestazioni temporanee
La stesura di un piano d'emergenza è un passaggio fondamentale nell'adempimento dei vari obblighi previsti dai D.Lgs. n° 81/2008 del 09 aprile 2008 e dal D.M. 10/03/1998.
L’organizzatore della manifestazione, in accordo con le persone incaricate della gestione dell'emergenza, ha la responsabilità della redazione del piano dove sarà indicato come fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente.
Un piano di emergenza valido infatti deve consentire di proteggere, oltre che la sicurezza e la salute di tutte le persone presenti, la "struttura", diminuire i danni materiali interni, ridurre i costi assicurativi, garantire livelli di controllo più efficaci e periodici, ridurre le perdite di immagine e le responsabilità verso l'esterno.
A chi si rivolge?
Organizzatori di manifestazioni temporanee come ad esempio sagre, fiere, feste di paese (Associazioni turistiche, Proloco, Enti Pubblici, Associazioni di commercianti)
Attività previste:
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Sopralluogo/rilievo dell’area in cui si svolge l’evento e individuazione delle fonti di rischio;
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Valutazione dei rischi specifici della manifestazione, sulla base della tabella di classificazione dei rischi della circolare del Ministero dell’Interno 28 luglio 2017;
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Elaborazione del Piano di Sicurezza della Manifestazione con individuazione delle funzioni specifiche e relativo aggiornamento se richiesto;
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Relazione di conformità alle normative di prevenzione e sicurezza, dei locali di spettacolo ed
intrattenimento, con capienza prevista inferiore alle 200 persone; -
Elaborazione della planimetria di Emergenza ed Evacuazione;
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Assistenza per la nomina/ricerca del personale addetto alla gestione delle emergenze;
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Assistenza per la fornitura e la posa degli apprestamenti di sicurezza necessari.